Un epilogo sempre più frequente. L’anno scorso i pignoramenti sono aumentati del 15,2%, del 60% nell’ultimo triennio, dicono Adusbef e Federconsumatori. Le premesse perché crescano ancora non mancano.
Nell’ultimo trimestre del 2009, l’insolvenza sui mutui è balzata all’1,5%, rispetto allo 0,9% dell’anno precedente, secondo la Banca d’Italia. E lo scenario non sembra roseo per questo 2010, che si apre sotto i colpi di coda di una crisi arrivata a falciare altri posti di lavoro.
È in questo quadro che si inserisce la ciambella di salvataggio definita il 19 dicembre 2009 da 13 associazioni di consumatori e dall’associazione delle banche, l’Abi.
Prevede la sospensione delle rate del mutuo per 12 mesi. Sia chiaro: gli interessi che maturano durante la sospensione non sono cancellati, ma solo posticipati. Una boccata d’ossigeno, insomma, ma riservata a pochi, ancora da valutare e operativa soltanto fra qualche mese.
Un limite molto basso
In base all’accordo, chi sta pagando un mutuo di importo non superiore ai 150mila euro, potrà chiedere alla banca di sospendere l’incasso della rata per 12 mesi. Ma a patto di rientrare nei requisiti. L’offerta vale per i mutuatari con reddito lordo fino a 40mila euro l’anno colpiti da una drastica contrazione dei guadagni, a causa della perdita o della riduzione del lavoro, della morte o dell’inabilità al lavoro di un congiunto produttore di reddito. Le stime parlano di 40mila famiglie.
L’accordo vale soltanto per le banche che aderiranno e appare più restrittivo delle pur minime iniziative già promosse da alcuni istituti di credito. “È la misura minimale, stiamo già chiedendo alle singole banche di migliorarla”, spiega Fabio Picciolini di Adiconsum, che ha insistito a lungo per ottenere dal comparto bancario un sostegno alle famiglie sulla falsariga di quello concesso alle piccole e medie imprese nell’estate 2009. “Rispetto a quell’accordo siamo oltre: le aziende potevano beneficiare della sospensione delle rate soltanto se in regola con i pagamenti e limitatamente alla parte capitale, mentre le famiglie possono fare la domanda anche se morose da 6 mesi e per l’intera rata, interessi inclusi”.
Fatto l’accordo-quadro, urge chiarirne gli aspetti concreti, a volte così fumosi o rigidi da avere convinto 4 delle 17 associazioni del Cncu (Altroconsumo, Ctcu, Adusbef e Codacons) a lasciare il tavolo con l’Abi senza firmare l’accordo.
Tra le questioni più urgenti c’è la modalità della sospensione. Per ora sono possibili due vie, a discrezione della banca: sospendere interamente le rate oppure soltanto la parte del capitale ma non quella degli interessi. Per esempio, per una rata di 700 euro mensili composta per 400 euro di interessi e per 300 di quota capitale, in caso di sospensione totale si avrebbe il ripianamento degli 8.400 euro (le 12 rate sospese, ipotizzando un tasso invariato) spalmati sui pagamenti successivi. In caso di sospensione parziale, invece, si continuerebbe a pagare la quota interessi (400 euro al mese), mentre quella capitale verrebbe accodata al piano di ammortamento, con l’allungamento della durata del mutuo (e del pagamento degli interessi) per un altro anno rispetto alla scadenza originaria.
Sul punto pesano alcune criticità. Se la banca sceglie di spalmare il debito sospeso sulle rate successive, alla ripresa dei pagamenti si potrebbe avere una nuova rata insostenibile. Non più 700 euro ma 800, per esempio. E l’accordo non prevede alcuna misura di contenimento, denuncia Altroconsumo, che chiedeva di fissare al 10% l’aumento massimo della rata. Se invece la banca sceglie la sospensione parziale si finisce per pagare due volte lo stesso prestito: non si tratta di anatocismo (interessi sugli interessi) ma di pagare due volte gli interessi, prima durante i 12 mesi di semi-sospensione, poi nell’ultimo, nuovo anno di mutuo. “Con questa soluzione, per le famiglie è come sottoscrivere un nuovo prestito, ai tassi del mutuo”, dice Mauro Novelli di Adusbef.
Che l’accordo sia migliorabile è chiaro anche alle associazioni che lo hanno firmato. Va chiarita la posizione dei forzati della partita Iva: i collaboratori che lavorano come i dipendenti ma sono considerati imprenditori, e perciò non sono ammessi alla sospensione della rata. Va appurato che fine faranno i pagamenti accorpati alla rata ma relativi alle assicurazioni: la polizza obbligatoria incendio e scoppio o quella sulla vita. La copertura, infatti, salterebbe sia in caso di sospensione del pagamento, sia nel nuovo anno aggiunto alla durata contrattuale del mutuo.
Si parte da febbraio
Per chiarire meglio come le banche attueranno l’accordo-quadro c’è tempo. Le domande potranno essere presentate soltanto dal 1° febbraio 2010. Gli istituti di credito avranno 45 giorni per decidere se e come accettarle, ma soltanto 15 per rifiutarle. Le prime sospensioni, insomma, scatteranno tra fine marzo e aprile. Nel frattempo i grandi istituti di credito potrebbero migliorare la tenuta della ciambella di salvataggio per sostenere la famiglie a rischio di fallimento. Nessun regalo, solo la consapevolezza che anche loro viaggiano sulla stessa barca.
ECCO COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La richiesta della sospensione delle rate, dunque, può essere inoltrata alla banca dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011. L’elenco degli istituti di credito che hanno aderito all’accordo sarà pubblicato nel sito www.abi.it, dov’è già disponibile un modulo ad hoc.
Requisiti
Sono ammessi i mutuatari con reddito lordo non superiore ai 40mila euro annui e titolari di un mutuo di importo fino a 150mila euro per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale.
Sono esclusi i mutuatari con ritardo nei pagamenti oltre i 180 giorni; i titolari di mutui agevolati, oppure a rata fissa, con tasso e durata variabili e quelli abbinati a una polizza che garantisce il pagamento della rata. I richiedenti devono attestare che tra il primo gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 hanno subito una consistente riduzione dei guadagni per uno dei seguenti eventi: perdita del posto di lavoro; sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni; cassa integrazione; morte di un congiunto produttore di reddito; sopraggiunto grave handicap.
Modalità
Ricevuta la richiesta, la banca ha 45 giorni per accettarla e soltanto 15 giorni per rifiutarla. In caso di accoglimento, l’istituto di credito decide il tipo di rinvio del pagamento delle rate per i successivi 12 mesi. Può accordare la traslazione totale delle rate o della sola parte capitale, con il pagamento degli interessi secondo la cadenza contrattuale.
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